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  • Come tutelare il proprio partner o un caro incapace?
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  • Come proteggere ed amministrare i propri beni?
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Le vostre preoccupazioni al centro

Consulenza in materia di tutela e segregazione patrimoniale

Protezione preventiva di patrimoni immobiliari (case, terreni, ecc.) e mobiliari (titoli, azioni, obbligazioni, conti correnti, autovetture, ecc.) nell’ambito del passaggio generazionale o da eventuali attacchi di creditori.

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Istituzione e gestione di Trust

Costituzione di Trusts e assunzione di incarichi di “Trustee” e di “Protector” nell’ambito della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con Legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.

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Consulenza ed assistenza amministrativa, contabile e tributaria

Una completa assistenza di natura contabile e amministrativa e per la gestione degli adempimenti fiscali, dichiarazioni e comunicazioni, di enti commerciali e non commerciali.

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F.A.Q.sul Trust

Il trust è un rapporto giuridico che sorge per effetto della stipula di un atto tra vivi o di un testamento, con il quale un soggetto denominato disponente trasferisce ad un altro soggetto detto trustee beni o diritti di sua proprietà (che costituiscono il c.d. “Fondo in trust”) con l’obbligo di amministrarli e gestirli nell’interesse di uno o più altri soggetti detti beneficiari oppure per raggiungere un determinato scopo, sotto la vigilanza di un terzo soggetto detto guardiano, il tutto secondo le regole dettate dal disponente nell’atto istitutivo di trust e dalla legge regolatrice dello stesso.

Gli istitutialternativi

Per patto parasociale si intende un accordo attraverso il quale i soci di una società, o anche solo alcuni di essi, regolano alcuni aspetti del rapporto societario, derogando o integrando quanto previsto all’interno dello statuto sociale.

Tale strumento è disciplinato dagli artt. 2341-bis e 2341-ter c.c.

I patti parasociali hanno durata limitata e sono efficaci soltanto nei confronti di coloro che li sottoscrivono. Pertanto, il socio inadempiente sarà tenuto a risarcire i danni cagionati alle altre parti dell’accordo, a causa del proprio inadempimento, ma gli atti da lui compiuti resteranno validi nei confronti della società e dei terzi.

In base all’art. 2341-bis c.c., si possono distinguere diverse tipologie di patti:

  • i sindacati che “hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano”, c.d. sindacato di voto;
  • gli accordi che “pongono dei limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano”, i c.d. sindacati di blocco.
  • i c.d. sindacati di concertazione, ovvero gli accordi che “hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante sulla società”.