Le fondazioni, disciplinate dagli articoli 14 e ss. del Codice Civile, rappresentano un soggetto giuridico predisposto per la destinazione di un patrimonio ad un determinato scopo di pubblica utilità.
La fondazione si costituisce con negozio unilaterale mediante il quale uno o più fondatori destinano un complesso di beni ad un determinato scopo, normalmente di assistenza, beneficenza, culturale, a vantaggio di persone non preventivamente determinate,
Lo scopo fissato dal fondatore, e perseguito dalla fondazione, deve avere carattere non lucrativo. Il perseguimento dello scopo deve essere condotto in via prevalente, ma la fondazione può svolgere anche attività economica, a condizione che sia secondaria rispetto all’attività istituzionale e che si rispetti il principio della non distribuzione degli utili conseguiti, i quali devono essere reimpiegati per le finalità della fondazione stessa.
Nel contesto italiano le fondazioni sono considerate, da sempre, un mezzo di impegno sociale, piuttosto che uno strumento per la gestione imprenditoriale. In realtà, l’istituto in questione, può essere utilizzato anche nel contesto del passaggio generazione, poiché attraverso tale strumento l’imprenditore, nel rispetto della legittima, può attribuire determinati beni a scopi ben precisi, che abbiano un’utilità sociale: ad esempio, percorsi educativi, culturali e religiosi, o il mantenimento di determinati componenti della famiglia.
Si pensi, ad esempio, al caso di un imprenditore appassionato di arte: mediante l’istituto della fondazione, esso può tutelare il proprio patrimonio artistico, scindendo quest’ultimo dai beni destinati alla sussistenza dei propri eredi.